L’alta velocità è una delle principali cause di incidenti stradali e per
questo il Ministero dell’interno ha pubblicato una direttiva in cui si
forniscono anche una serie di istruzioni operative riguardanti
l’utilizzo dei cosiddetti autovelox ovvero di quegli apparecchi
elettronici che rilevano la velocità dei veicoli. Sul tema degli autovelox
esistono infatti delle specifiche norme che è bene che il cittadino
conosca per guidare in modo prudente e rispettare la vita propria e
quella degli altri.
Negli ultimi anni è sempre più frequente incontrare lungo la strada
pattuglie della Polizia, dei Vigili urbani o dei Carabinieri dotate di
apparecchi autovelox per la misurazione della velocità dei veicoli in transito. Tale pratica è stata adottata in quanto l’alta velocità è ancora oggi purtroppo una delle cause principali degli incidenti stradali.
Con
tale tipo di apparecchiatura è possibile pertanto rilevare a quale
velocità il veicolo stia procedono e nel caso di infrazione del codice
della strada per il superamento dei limiti di velocità consentiti, al
conducente viene fatta la multa e la conseguente decurtazione dei punti
dalla patente. La somma della multa e il numero dei punti decurtati
dalla patente dipendono naturalmente da quanto sia stato superato il
limite di velocità, e nei casi più gravi è previsto anche il ritiro
della patente e il sequestro del mezzo.
Con questa Guida si vuole pertanto fornire alcune informazioni sui principali tipi di autovelox, sulle modalità del loro utilizzo, sul loro posizionamento, sulla possibilità di contestazione immediata o differita e sui diritti della privacy correlati all’impiego dell’autovelox.
Autovelox: apparecchi rilevatori della velocità
Gli autovelox devono innanzitutto essere approvati dal Ministero dei trasporti e sono di due tipi:
- autovelox fissisono utilizzati senza richiedere la presenza della pattuglia stradale e il loro funzionamento è automatico, in genere sono dislocati lungo tratti di strada in cui c’è un limite di velocità ridotto dovuto ad esempio alla vicinanza di un centro abitato, oppure alla presenza di attraversamenti pedonali in prossimità di scuole e di asili, oppure lungo rettilinei che sono però all’interno di centri abitati; nel caso di autovelox fissi non essendo presente la pattuglia non è previsto pertanto il fermo del veicolo con contestazione immediata;
- autovelox mobilisono impiegati ad esempio da pattuglie stradali della Polizia, dei Vigili urbani o dei Carabinieri e la loro dislocazione è variabile in quanto dipende da dove di volta in volta si posiziona la pattuglia e si possono trovare pertanto su qualsiasi tipo di strada; nel caso di autovelox mobili è prevista la contestazione immediata con fermo del veicolo tranne casi specifici in cui ad esempio non è possibile fermare il veicolo per problemi di sicurezza e anche in questo caso pertanto la contestazione è differita come nel caso degli autovelox fissi.
I principali modelli di autovelox mobili con relativi decreti di omologazione sono:
- Traffiphot III: decreto omologazione 24/12/2004 n. 4130
- Sicve (tutor): decreto omologazione 24/12/2004 n. 3999 e successive estensioni
- Autovelox 104/C-2: decreto omologazione 16/05/2005 n. 1123 e successive estensioni
- Autovelox 105 SE: decreto omologazione 16/05/2005 n. 1122 e successive estensioni
- Autovelox 104/E: decreto omologazione 27/06/2006 n. 903 con successive estensioni
- Traffic-Observer LMS-6: decreto omologazione 11/07/2008 n. 57772
- Traffistar SR 520: decreto omologazione 04/06/2008 n. 47177
- Velomatic 512: decreto omologazione 08/04/2009 n. 35388
- Multaradar S580: decreto omologazione 12/03/2009 n. 1281
- Celeritas: decreto omologazione 12/03/2009 n. 1279.
Gli autovelox possono inoltre rilevare la velocità istantanea oppure la velocità media (o tutor).
In quest’ultimo caso lungo un determinato percorso stradale vengono
posti vari autovelox e alla fine del percorso individuato si fornisce la
velocità media con cui il veicolo ha percorso il tratto di strada in
questione.
Per il corretto funzionamento degli autovelox è necessario che essi vengano sottoposti a dei controlli periodici,
ma secondo la normativa (legge 273/91) per gli apparecchi misuratori
della velocità non è d’obbligo sottoporli a taratura periodica, pertanto
sono previsti dei controlli di funzionalità secondo indicazioni fornite
dal costruttore dell’apparecchio. Il fatto che però non sia prevista la
taratura del singolo apparecchio ha sollevato più volte lamentale e
denunce in quanto una errata taratura dell’autovelox può comportare di
conseguenza una errata segnalazione della velocità del veicolo.
Utilizzo degli autovelox
L’utilizzo dell’autovelox è consentito solo da organi che svolgono la funzione di polizia stradale e nel dettaglio da:
- Polizia stradale
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Polizia provinciale nel territorio di competenza
- Polizia municipale nel territorio di competenza
- Ministero dell’interno nel caso di addetti con funzioni del servizio stradale
- Polizia penitenziaria in base ai compiti di istituto
- Corpo forestale dello Stato in base ai compiti di istituto.
Gli organi competenti sono tenuti inoltre alla sottoscrizione del verbale e alla convalida delle fotografie effettuare tramite l’apparecchio utilizzato.
Non è consentito l’uso di autovelox a società private
che hanno il solo compito di svolgere alcune funzioni tecniche quali ad
esempio il recupero degli eventuali rullini fotografici, la stampa
delle fotografie alla presenza di un organo di polizia, la
memorizzazione dei dati.
L’autovelox può essere sia di proprietà dell’organo competente con la funzione di polizia stradale sia può essere preso in locazione o leasing da società esterne o in comodato d’uso
da altre amministrazioni o enti. In genere il contratto di locazione,
leasing o comodato prevede anche la manutenzione dell’apparecchio.
Posizionamento degli autovelox
Il
posizionamento degli autovelox dipende sia dal tipo di modello di
autovelox utilizzato sia dal tipo di strada dove esso va collocato.
Gli autovelox fissi,
ovvero quelli utilizzati senza che sia richiesta la presenza di
pattuglie stradali, possono essere posizionati su autostrade e strade
extraurbane principali, mentre nel caso di strade extraurbane secondarie
e urbane cosiddette di scorrimento è necessaria l’autorizzazione del
Prefetto (art. 4 Dlgs. 121/2002). Su strade urbane locali e strade
urbane di quartiere non è invece consentito l’utilizzo di autovelox
fissi automatici, ma solo quello di apparecchi mobili con la presenza
diretta della pattuglia stradale.
Gli autovelox mobili,
ovvero quelli utilizzati con la presenza di pattuglie stradali, possono
essere posizionati su tutte le strade sia quelle urbane, sia quelle
extraurbane, sia sulle autostrade. In questi casi l’apparecchio
dell’autovelox è disposto su un cavalletto o è collocato all’interno
dell’auto della pattuglia stradale.
Distanza minima dal segnale del limite di velocità
Secondo
quanto sancito nella riforma del codice della strada con legge 120/2010
art. 25, gli autovelox automatici nel caso di zone al di fuori dei
centri abitati devono essere installati ad una distanza di almeno 1 km dal cartello indicante il limite di velocità.
La distanza minima di 1 km dal segnale del limite di velocità è applicata anche ai cosiddetti tutor
nei casi di tratti stradali in cui il limite di velocità è inferiore a
quello consentito dalla legge per motivi contingenti ad esempio in
presenza di un cantiere.
Segnalazione obbligatoria degli autovelox
Ogni
tipo di autovelox va segnalato in anticipo, sia che si tratti di
autovelox fissi sia di autovelox mobili. Anche nel caso della presenza
di pattuglie stradali, esse devono rendersi visibili al veicolo che
sopraggiunge. Nel caso di autovelox fissi essi vanno segnalati in
anticipo con apposita segnaletica stradale ovvero tramite cartelli stradali oppure segnaletica luminosa.
Per quanto riguarda il tipo di scritta da riportare sul cartello stradale di avviso essa deve indicare “controllo elettronico della velocità” o “rilevamento elettronico della velocità”. Nel caso di segnaletica luminosa collocata su appositi veicoli la scritta può riportare in alternativa anche “controllo velocità” oppure “rilevamento velocità”. La segnaletica di avviso va posizionata ad una distanza massima dall’autovelox di 4 km.
In
genere la distanza tra la segnaletica di avviso e l’apparecchio
dell’autovelox, secondo quanto sancito dal Ministero dell’interno,
prevede tali valori:
- 250 metri su autostrade e strade urbane principali
- 150 metri su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento
- 80 metri su altri tipi di strade.
Contestazione immediata o differita
Il
conducente del veicolo che è colto in infrazione per aver superato il
limite di velocità consentito dal codice della strada può essere fermato
dalle pattuglie stradali a seguito del rilevamento dell’autovelox con
una contestazione immediata oppure la multa può essere recapitata
direttamente al domicilio del proprietario dell’auto tramite
contestazione differita.
Quando è possibile la contestazione deve essere sempre immediata
con il fermo del veicolo e la notifica del verbale, sono previste però
eccezioni secondo il codice della strada (articolo 201) che prevede la
possibilità di una contestazione differita con invio del verbale al
domicilio dove però deve essere indicata la motivazione per cui non è
stato fermato immediatamente il conducente.
Nel caso di
apparecchiature mobili si può verificare il caso in cui la pattuglia al
posto di fermare direttamente il veicolo lo lasci invece proseguire con
una contestazione differita qualora ad esempio fermare il veicolo nello
specifico caso avrebbe potuto comportare dei rischi per la sicurezza
stradale.
La contestazione immediata è obbligatoria
pertanto solo nel caso di autovelox mobili per opera della polizia su
strade urbane o locali o su strade extraurbane e strade urbane di
scorrimento non segnalate dal Prefetto e nel caso di contestazione
immediata non è pertanto necessaria la stampa di fotografie scattate
dall’autovelox per dimostrare l’infrazione. Il fermo del veicolo può
avvenire anche ad opera di un’altra pattuglia avvisata da quella che
aveva installato l’autovelox.
Foto, filmati e privacy
Per la legge sulla privacy le fotografie o i filmati realizzati con l’autovelox non devono essere allegati al verbale, se il conducente vuole visionarli può però inoltrare la relativa richiesta.
Il
materiale fotografico e i filmati sono conservati da parte degli organi
di polizia per il tempo necessario alla riscossione della multa o alla
chiusura della pratica nel caso di reclami o ricorsi. Per motivi di
privacy non sono inoltre consentite riprese frontali del veicolo, ma solo posteriori; la ripresa frontale è consentita solo nel caso di contestazioni immediate.
Limiti di velocità
Le
multe per eccesso di velocità effettuate con o senza autovelox sono tra
le infrazioni stradali più diffuse. Ecco quali sono i limiti di
velocità previsti secondo quanto indicato nel codice della strada:
- 130 km/h in autostrada
- 110 km/h nelle strade extraurbane principali
- 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade extraurbane locali
- 50 km/h nei centri abitati (in alcuni casi indicati da segnaletica 70 km/h).
Da
sottolineare che naturalmente anche all’interno di questi casi possono
esserci ulteriori limiti di velocità ribassati in concomitanza con varie
casistiche per esempio in presenza di un cantiere di lavori o con
condizioni atmosferiche sfavorevoli.
Sanzioni per eccesso di velocità
Le
sanzioni e la decurtazione dei punti nella patente variano in base al
tipo di infrazione commessa ovvero di quanti km/h si è superato il
limite di velocità consentito:
- oltre 10 km/h: sanzione da 38 euro a 155 euro
- tra i 10 km/h e i 40 km/h: sanzione da 155 euro a 624 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente
- tra i 40 km/h e i 60 km/h: sanzione da 500 euro a 2.000 euro, sospensione della patente da 1 a 3 mesi e decurtazione di 6 punti dalla patente
- oltre i 60 km/h: sanzione da 779 euro a 3.119, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente.
Tali valori possono subire delle modifiche in base a nuovi regolamenti del codice della strada.
Conducente o proprietario
Nel
caso di una contestazione differita e nel caso in cui a guidare il
veicolo multato per eccesso di velocità tramite un autovelox non fosse
il proprietario del mezzo ma un altro conducente, chi paga la sanzione e a chi vengono decurtati i punti dalla patente?
Il
verbale con la multa arriva all’indirizzo del proprietario del mezzo e
spetterà poi a costui inoltrare documentazione in cui si attesti che a
guidare l’auto multata dall’autovelox non era lui ma un altro
conducente. In caso di mancata notifica la sanzione e la relativa
decurtazione dei punti verranno fatte automaticamente al proprietario
dell’auto.
Altri sistemi elettronici di controllo e segnalazione della velocità
Gli
autovelox non sono gli unici sistemi elettronici di controllo e
segnalazione della velocità: vi sono infatti anche semafori
“intelligenti”, pannelli luminosi che indicano la velocità alla quale si
procede e altri ancora. Vediamoli nel dettaglio.
Pannelli luminosi
I pannelli luminosi che rilevano in tempo reale la velocità del veicolo non rientrano nella categoria degli autovelox e
pertanto non sono atti a sanzionate il conducente nel caso di
infrazioni al limite di velocità (come sancito dal Ministero
dell’interno con circolare del 12/08/201), ma hanno lo scopo di far
prendere visone al conducente della velocità a cui sta procedendo in
quello specifico tratto di strada.
Semafori “intelligenti”
Sempre
più frequentemente apparecchiature di rilevamento infrazioni sono poste
anche sui semafori cosiddetti “intelligenti”. Se il conducente passa
con il rosso o inizia la manovra con il semaforo arancione un
apparecchio fisso (telecamera o macchina fotografica) registra
l’infrazione.
Nell’articolo 201 comma 1 ter del 2003 si sottolinea
che nel caso in cui il rilevamento dell’infrazione venga fatto tramite
apparecchiature debitamente omologate, la presenza in loco degli organi
di polizia non è necessaria e la contestazione pertanto non è immediata
ma differita.
Tra gli obblighi previsti riguardo all’installazione di apparecchi rilevatori di infrazioni sui semafori ci sono:
- installare l’apparecchio in una posizione fissa e protetta
- produrre documentazione fotografica in cui sia chiaramente visibile il semaforo e fornire due scatti fotografici dove in un’immagine sia visibile il superamento da parte del veicolo della linea di arresto e in un’altra immagine sia visibile il veicolo al centro dell’intersezione dell’incrocio
- segnalare sulle fotografie la località, la data e l’ora dell’infrazione.
Alcuni dei modelli di apparecchiature poste sui semafori “intelligenti” e i loro relativi decreti sono:
- Photored F17A (conferma approvazione 18/03/2004 n. 1130; estensione 19/02/07 n. 16708)
- Autostop k20 (conferma approvazione 18/03/2004 n. 1135)
- Traffiphot III G (conferma approvazione 18/03/2004 n. 1132)
- Italian Red Speed TM (conferma approvazione 18/03/2004 n. 1131)
- T- Red (decreto di approvazione 15/12/2005 n. 3458 ed estensioni 27/07/2006 n. 19403 e 09/06/2008 n. 48534)
- Vista Red (approvazione 23/02/2006 n. 162; estensioni 11/12/2006 n. 60298 e 11/07/2008 n. 57768)
- T-Red Speed (approvazione 16/04/2008 n. 34047)
- Traffistar SR 520 (approvazione 04/06/2008 n. 47177)
- Velocar Red&Speed (decreto di approvazione 08/07/2008 n. 56214)
- Photored F17D (approvazione 11/05/2009 n. 47017).
Come nel caso degli autovelox, anche per gli apparecchi posti ai semafori non è necessaria alcuna taratura
in quanto non si tratta di specifici strumenti di misura che fanno
parte della disciplina della legge 273/1991. Sono previsti però controlli obbligatori periodici riguardanti la funzionalità di questi apparecchi.
Fonte | Guidaconsumatore
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